Mediazione penale

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Mediazione penale

La mediazione penale è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si configurano come un reato, è una procedura informale a cui la vittima e l’autore del reato aderiscono liberamente, con la quale, tramite l’ausilio del mediatore, le parti confrontano le rispettive posizioni, opinioni, emozioni sentimenti, bisogni, richieste, interessi, al fine di trovare una soluzione comune al loro conflitto, basata sulla riconciliazione e su un accordo di riparazione materiale e/o simbolica.

La mediazione penale si pone quale strumento di riconciliazione tra autori di reato, vittime e società; in essa le parti (autore del reato e vittima) sono coinvolte in prima persona: il mediatore penale, professionista competente e imparziale, non identificato in alcun modo con l’autorità, ha l’obiettivo di trasformare la relazione “TRA ANTAGONISTI” a relazione “TRA PERSONE CHE SI ASSUMONO RESPONSABILITA'”.

La mediazione penale mira a proporre opzioni che non siano basate sulla punizione rigida e impersonale o sulla de-responsabilizzazione paternalistica-assistenziale, ma su una riparazione del danno.

Nella mediazione penale minorile, l’asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati, per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art. 10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all’offesa subita, di uscire da un ruolo passivo, da una morsa che l’attanaglia, non permettendo di dar voce e visibilità alla propria identità personale e al proprio dolore.

Al minore (autore del reato) la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell’incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l’emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale, che all’inizio dell’incontro di mediazione, vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti: l’esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell’incontro.

Per esito positivo s’intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale: tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l’autore del reato.