La parte non partecipa al tentativo di mediazione? Il Giudice condanna

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La parte non partecipa al tentativo di mediazione? Il Giudice condanna

Contributed by redazione on 05 Giu 2012 - 13:13

Riportiamo qui di seguito l'estratto dell'Ordinanza del 9 maggio 2012 emessa dal tribuna di Termini Imerese, sezione civile, avente ad oggetto la nozione di giustificato motivo della mancata partecipazione e le sue conseguenze

 

Non costituisce giustificato motivo della mancata partecipazione al tentativo di mediazione l'assunta inutilità dello stesso per essere espletato dopo la proposizione del giudizio, né la permanenza di una situazione di litigiosità, in quanto l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ed in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sè sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio, che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti (nel caso di specie la parte invitata aveva inviato comunicazione all'organismo in cui dichiarava di non voler accettare il tentativo di mediazione per l'impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette”).

La sanzione prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, circa la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, è applicabile ratione temporis ai tentativi di mediazione svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La condanna va obbligatoriamente pronunciata, dato il tenore letterale della norma, prescindendosi del tutto dall’esito del giudizio, non dovendosi ritenere necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia, e pertanto anche in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio. E' illegittimo il tentativo di mediazione espletato in mancanza della comunicazione alla parte convocata della domanda di mediazione proposta dalla parte richiedente la mediazione (nel caso di specie, le parti sono state onerate di procedere ad un nuovo tentativo di mediazione, in considerazione della illegittimità del tentativo precedentemente espletato per la mancanza della comunicazione alla parte convocata)