MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: le novità da marzo 2012 e altri servizi sulla mediazione. LVM Solutions opera nei servizi di mediazione psicologia, MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: le novità da marzo 2012, mediazione condominio, mediazione penale, mediazione familiare, mediazione civile e commerciale in Sardegna a Cagliari e Nuoro
In pochissime parole, si tratta di uno strumento deflattivo del carico giudiziario che attribuisce al cittadino la facoltà, e in alcuni casi l’obbligo, di ricorrere, prima di adire l’autorità giudiziaria, a organismi di conciliazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. In particolare, si sarà costretti a passare per il cancello della mediazione se si ha un problema, una controversia, in una delle seguenti materie:
a) con il proprio condominio o un condomino;
b) per una successione ereditaria;
c) per un risarcimento danni da:
circolazione stradale, o natanti,
responsabilità medica,
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
d) per una proprietà o in un altro diritto reale;
e) in materia di divisione (di immobili, società o altro);
f) per degli accordi della propria impresa con dei patti di famiglia;
g) con il proprio inquilino o in materia di locazione;
h) per una cosa o una casa data in comodato;
i) con il proprio partner per l’affitto dell'azienda;
l) con la propria banca o assicurazione per un contratto assicurativo, bancario o finanziario.
È un sistema che merita attenzione da parte degli utenti, ma soprattutto, come dovrebbe essere, dagli addetti ai lavori: perché si deve andare in mediazione?
L'obiettivo dell’introduzione della procedura di mediazione, quello di ridurre il numero dei processi, cioè di avere un preciso effetto deflattivo, è perfettamente incardinato nel sistema processuale, come si vedrà in seguito: il legislatore vuole "castigare" chi ne ostacola percorso e finalità.
Il Giudice valuterà la mancata partecipazione alla mediazione, di norma, in modo sfavorevole al soggetto che si sia negato nella procedura conciliativa. Dobbiamo ricordare come il Giudice debba formare il proprio convincimento sui fatti di causa: tale giudizio sarà necessariamente influenzato da diversi fattori, basato magari su prove non “piene”, ovvero sufficienti e autonome di per sé a fondare il convincimento del giudicante, ma anche su elementi di valutazione esterni, già acquisiti nel processo stesso, tra cui l’atteggiamento che le parti hanno tenuto nella vicenda storica che le ha portate innanzi l’autorità giudiziaria (ed ecco perché sarà fondamentale l’andamento della procedura conciliativa).È quindi importantissimo l’utilizzo corretto dell’istituto della mediazione stessa. Tuttavia, per favorire in concreto l’uso della mediazione si palesano nel panorama normativo altre misure ben più incisive: il comma 5 dell’articolo 8 decreto legislativo 28/2010, prima modificato dal Governo Berlusconi con il decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148, e si seguito, dal Governo Monti con il decreto legge n. 212/2011, oggi in fase di approvazione. Sic stantibus rebus, la parte in causa per una lite che verte in una delle materie ricomprese nella cosiddetta “mediazione obbligatoria” (confronta articolo 5, comma 1 decreto legislativo 28/2010), se non comparsa in mediazione per un giustificato motivo, sarà condannata dal Giudice, addirittura in prima udienza, al versamento di una somma a titolo di “entrata del bilancio dello Stato di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Si badi bene che l’importo dovuto per un giudizio del valore di euro 6.000 è pari a euro 206. Detta “condanna” viene scontata, dunque, prima che il Giudice possa prender contezza del reale assetto degli interessi in gioco. Sul punto occorre fare un inciso. Le doglianze, le richieste e gli atteggiamenti mantenuti in mediazione, saranno poi quelli che strategicamente verranno riproposti nella fase successiva, avanti la competente sede giudiziaria. L’introduzione di tali meccanismi è giustificata dal fatto che il nostro sistema giudiziario è al collasso: tempistiche paradossali per avere una copia di una motivazione di una sentenza, o di una formula esecutiva su un decreto ingiuntivo; rinvii d’ufficio a due anni; consulenti che non consegnano le perizie per mesi; cancellerie perennemente in ritardo o “attaccate al respiratore”, perché sotto organico, eccetera … chi mi legge e ha dimestichezza con il “sistema giustizia” sa perfettamente che la realtà è questa. Non si può, con i tempi che corrono, congelare l’impianto della tutela dei diritti per anni, senza che l’economia della piccola impresa o più semplicemente i diritti dei cittadini non ne risentano a livello esponenziale. Credo che questo sia uno dei motivi che scoraggia l’investimento di capitali in Italia; per ottenere giustizia, per arrivare a una soluzione, serve troppo tempo. È stata oggi concessa al cittadino, all’impresa, la reale possibilità di creare un sistema più veloce ed efficiente, con dei tempi (4 mesi) e dei costi (tabella ministeriale decreto ministeriale 18.10.2010, n. 180) predeterminati, volto potenzialmente alla risoluzione delle tante, se non tutte, controversie che affliggono la nostra realtà. Difatti, per le sue caratteristiche, la mediazione prescinde dalla ricerca del torto e della ragione, soffermandosi, invece, sugli interessi dei litiganti e sulla soddisfazione degli stessi. Tutto questo per favorire la nascita di nuove soluzioni negoziate, che siano in grado di soddisfare tutte le parti: si abbandona, quindi, lo stereotipo di vincitore o vinto, perché le stesse parti, una volta raggiunto l’accordo, lo vorranno anche rispettare!